Istanza di accesso agli atti

Accesso documentale - è l’accesso ai documenti amministrativi, per finalità di partecipazione/opposizione al procedimento amministrativo o per finalità difensive, è disciplinato quanto a legittimazione, presupposti e limiti dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i..
Richiede la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.

Accesso civico - è l'accesso che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che il comune, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza, abbia omesso di pubblicare nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “amministrazione trasparente” ovvero abbia pubblicato in modo incompleto.

Accesso civico generalizzato - è l’accesso a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico

Descrizione

L’accesso documentale è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. N. 241/1990 e s.m.i.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai dati, informazione e documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’ufficio competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

E’ considerato “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie detenuta dall’amministrazione e concernente attività di pubblico interesse.

L’Amministrazione comunale non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

La finalità dell’accesso documentale ex L. N. 241/1990 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà, partecipative e/o oppositive e difensive, che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Il diritto di accesso documentale è esercitabile nei confronti dell’amministrazione comunale da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento, dato o informazione per i quali è esercitato l'accesso.

Accesso civico

Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo Ente deve pubblicare nella sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, qualora la stessa pubblicazione sia stata omessa.

L’esercizio dell’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione riguardante la legittimazione soggettiva dei richiedenti.

L’accesso civico generalizzato

L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

E’ disciplinato dagli artt. 5 e 5bis del D.Lgs n. 33/2013 come modificato con il D.Lgs n. 97/2016

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Riferimenti normativi

Accesso documentale ai sensi della LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

 Tutti i cittadini “interessati”, secondo la definizione di cui all’art. 2 lettera b), hanno diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni di cui dispone l'Amministrazione comunale relative anche all'attività svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune.

Il diritto di accesso ai dati, informazioni e atti dell’amministrazione comunale è assicurato:

  1. ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
  2. agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate;
  3. ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione previsto dallo Statuto comunale;
  4. ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario;
  5. alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso, alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, come definiti al precedente art. 2, in relazione al documento, dato o informazione per cui è richiesto l’accesso o agli atti connessi, deve dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell’istanza di accesso, con raccomandata con ricevuta di ritorno, o per via telematica tramite PEC per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione (obbligatoria nel caso di domicilio digitale dichiarato o desumibile da pubblici elenchi).

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati :

  1. protezione dei dati personali, in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato, ai sensi dell’articolo 15 della costituzione e dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea;
  3. interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
  4. Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, dipendenti, componenti di altri organismi).

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’Amministrazione, dopo aver accertato la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, decorso il termine di dieci giorni, assume la decisione in ordine alla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi e ritorna a decorrere dal ricevimento di una opposizione ovvero dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Accesso civico

E’ disciplinato dall’art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

L’esercizio dell’accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione riguardante la legittimazione soggettiva dei richiedenti.

L’accesso civico generalizzato

Chiunque, indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L’esercizio dell’accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione riguardante la legittimazione soggettiva dei richiedenti

 

Ulteriori informazioni

Il procedimento formale di accesso documentale ha inizio con la compilazione da parte dell'interessato di una modulistica predisposta dal Comune, messa a disposizione presso l'unità organizzativa competente, sul sito internet istituzionale e presso l’U.R.P.

Nella richiesta di accesso sono indicati:

  • il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, residenza, telefono, e-mail e PEC del richiedente;
  • gli estremi del documento di identificazione;
  • la posizione di rappresentante legale, procuratore, curatore, delegato con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni;
  • gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
  • la specificazione dell’interesse connesso all’oggetto della richiesta NEL CASO DI ACCESSO DOCUMENTALE  AI SENSI DELLA l. 241/90;
  • la specificazione della connotazione dell’ interesse quale “diretto, concreto ed attuale”. richiesta NEL CASO DI ACCESSO DOCUMENTALE  AI SENSI DELLA l. 241/90;

Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall’Ente.

Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

La richiesta formale presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi o mediante pubblicazione degli atti in caso di accesso civico

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